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Il cliente non paga una fattura: cosa può fare l'impresa o il professionista per recuperare il credito?

Immagine del redattore: Katia Busin
Katia Busin
7 ott
Tempo di lettura: 4 min

Il mancato pagamento di una fattura o di un compenso professionale è una delle problematiche più diffuse nel mondo del lavoro autonomo e d'impresa.

La legge mette a disposizione una serie di strumenti, sia stragiudiziali che giudiziari, per tutelare chi ha svolto una prestazione e non ha ricevuto quanto gli spetta.

In questo articolo illustriamo il percorso consigliato, dalle prime mosse formali fino all'esecuzione forzata.



1. Il primo passo: la messa in mora


Se il tuo cliente non paga una fattura e vuoi capire cosa fare, prima di adire le vie giudiziali è opportuno, e spesso necessario, costituire in mora il debitore. Ciò avviene mediante un'intimazione o richiesta scritta (lettera raccomandata, PEC o atto formale di diffida) con cui si chiede il pagamento entro un termine preciso (art. 1219 c.c.).


La messa in mora ha due effetti pratici fondamentali:

  1. Interessi

Per i rapporti tra imprese o tra professionisti e clienti privati, le regole ordinarie richiedono la costituzione in mora per far decorrere gli interessi legali.


La situazione cambia, però, nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprenditori e Pubblica Amministrazione: in quel contesto il D.Lgs. 231/2002 prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali dal giorno successivo alla scadenza pattuita, senza alcuna necessità di diffida.

  1. Interruzione della prescrizione

La diffida scritta interrompe il corso della prescrizione del credito: il termine prescrizionale ricomincia a decorrere da zero dal momento in cui l'atto perviene al debitore, e dopo l'interruzione il nuovo periodo di prescrizione riparte integralmente (art. 2945c.c.).


Per produrre tale effetto, non sono necessarie formule solenni, è sufficiente che la diffida sia in forma scritta e contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato e un'esplicita richiesta di pagamento riferita a un credito determinato o determinabile.

2. Il decreto ingiuntivo: lo strumento giudiziale più rapido. Cosa fare se il tuo cliente non paga la fattura?


Se la messa in mora non sortisce effetto, lo strumento più immediato ed efficiente per recuperare un credito certo è il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.


Si tratta di una procedura attraverso la quale il creditore, per il tramite del proprio difensore, chiede al Giudice di ingiungere al debitore il pagamento della somma dovuta comprensiva di interessi e spese sostenute.


Chi può richiederlo e quando?


Il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chiunque vanti un credito in denaro liquido ed

esigibile, purché sorretto da prova scritta (art. 633 c.p.c.).


Per i professionisti esiste una corsia ulteriormente agevolata: la legge riconosce espressamente il ricorso al monitorio per gli onorari di liberi professionisti che operano in base a tariffe legalmente approvate, a prescindere dalla produzione di prove documentali aggiuntive.

Per le imprese commerciali e i lavoratori autonomi, costituiscono prove scritte idonee anche le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e le scritture contabili

regolarmente tenute.


Il decreto provvisoriamente esecutivo


In alcuni casi, ossia in presenza di prove particolarmente solide (cambiale, atto notarile, scrittura privata firmata dal debitore) oppure di pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, il Giudice può emettere un decreto immediatamente esecutivo ossia, che consente di avviare l'esecuzione forzata senza attendere i 40 giorni per l'eventuale opposizione del debitore (art. 642 c.p.c.).


L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso


Il debitore che vuole contestare l’ingiunzione ha 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione (art. 645 c.p.c.). In caso di opposizione, il procedimento si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione; in assenza il decreto diventa definitivo ed esecutivo.



3. Cosa succede se il debitore non paga neppure dopo il decreto ingiuntivo?


Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo definitivo (o provvisoriamente esecutivo), il creditore può procedere all'esecuzione forzata notificando al debitore un precetto, ossia l'atto con cui si intima il pagamento entro 10 giorni, pena l'avvio del pignoramento.

I principali strumenti di esecuzione a disposizione sono: il pignoramento mobiliare (beni fisici del debitore), il pignoramento immobiliare (beni immobili) e, soprattutto, il pignoramento presso terzi, che consente di aggredire direttamente il conto corrente bancario o i crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti (ad esempio il suo datore di lavoro).

La preventiva individuazione di beni o di disponibilità aggredibili consente di effettuare un

pignoramento mirato e quindi, la concreta possibilità di recuperare la somma.



4. Per un recupero del credito efficace è necessario non aspettare troppo


Quando una fattura rimane insoluta il fattore tempo non deve essere sottovalutato.

Più a lungo un'impresa (o un professionista) tollera i mancati pagamenti, maggiore può diventare il rischio che il recupero del credito sia improduttivo e soprattutto che il comportamento del debitore venga percepito come privo di conseguenze.


Nella gestione dei rapporti commerciali, la puntualità con cui un'azienda reagisce agli insoluti

contribuisce anche a definire il modo in cui i suoi clienti percepiscono le condizioni del rapporto.

Se ritardi e mancati pagamenti vengono tollerati sistematicamente, alcuni interlocutori potrebbero essere incentivati a considerare le scadenze come non vincolanti o a ritenere che, in caso di mancato pagamento, il creditore non sia intenzionato a intraprendere iniziative concrete.

Inoltre, un aspetto spesso sottovalutato e legato al fattore tempo è la prescrizione del credito. Il diritto del professionista al compenso per l'opera prestata sconta, in alcuni casi, un termine di prescrizione di soli tre anni (art. 2956 c.c.). Decorso tale termine, senza che siano stati compiuti atti interruttivi, il diritto si estingue.

Per le imprese che erogano servizi o forniture in modo continuativo i termini variano, ma in ogni caso agire tempestivamente è la scelta più prudente.


Recupero crediti: una valutazione concreta della posizione può evitare iniziative inefficaci


Ogni posizione presenta caratteristiche proprie e richiede una valutazione della documentazione, del rapporto commerciale, delle eventuali contestazioni e della situazione del debitore.

Lo Studio Legale Faccioli e Busin presta assistenza alle imprese nella gestione e nel recupero dei crediti, valutando, in relazione al singolo caso, le possibili iniziative stragiudiziali e giudiziali, fino alle eventuali procedure esecutive.


Two smiling women Elisa Faccioli and Katia Busin, lawyers, in black blazers stand arms crossed in a library, with rows of books behind them.

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Contattaci per esaminare la posizione e individuare il percorso più adeguato.


Le informazioni contenute negli articoli pubblicati in questo blog hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo delle diverse tematiche, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni e opinioni contenute nei contributi non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Di conseguenza, gli articoli non costituiscono, né possono essere interpretati, come parere legale e non sostituiscono una consulenza legale specifica.



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